Art. 11.
 
   Chiunque,  sia  individualmente che in societa' con altri, intenda
esercitare  personalmente,  professionalmente  ed  in   qualita'   di
titolare  una  impresa  artigiana  ai sensi dell'art. 2 della legge 8
agosto 1985,  n.  443,  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui
all'art. 3 e nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della medesima
legge e' tenuto a  richiedere  l'iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane.
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge
8 agosto 1985, n.  443,  la  domanda  di  iscrizione  all'albo  e  le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi
di cui agli articoli 47 e seguenti del  regio  decreto  20  settembre
1934, n. 2011.
   Sono   di   competenza   dei  comuni  gli  atti  di  istruzione  e
certificazione  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo   delle   imprese
artigiane  cosi'  come  stabilito nell'art. 63, comma quarto, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.
616.
   L'impresa,  prima di fare domanda alla commissione provinciale per
l'artigianato per l'iscrizione all'albo, e' tenuta  a  richiedere  al
comune nel cui territorio esercita la sua attivita' il rilascio delle
certificazioni di cui all'art. 63,  quarto  comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   Il  comune  effettua l'istruttoria in base ai propri ordinamenti e
rilascia le certificazioni richieste.