Art. 11. Chiunque, sia individualmente che in societa' con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualita' di titolare una impresa artigiana ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 3 e nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della medesima legge e' tenuto a richiedere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda di iscrizione all'albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Sono di competenza dei comuni gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane cosi' come stabilito nell'art. 63, comma quarto, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'impresa, prima di fare domanda alla commissione provinciale per l'artigianato per l'iscrizione all'albo, e' tenuta a richiedere al comune nel cui territorio esercita la sua attivita' il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il comune effettua l'istruttoria in base ai propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste.