Art. 12.
 
   Alla  domanda  di  iscrizione  all'albo,  da  redigersi  in doppio
originale e copia, deve essere allegata la certificazione  rilasciata
dal  comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonche'
ogni  altro  documento  che  l'impresa  ritenga  utile  per  l'esatta
individuazione della propria attivita' professionale.
   Le  societa' regolarmente costituite devono allegare alla domanda,
oltre i documenti di cui al precedente comma, anche  copia  autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto.
   La  domanda  di  iscrizione  con  la  relativa documentazione deve
essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata
con avviso di ricevimento alla competente commissione provinciale per
l'artigianato  entro  e  non   oltre   giorni   quindici   decorrenti
dall'inizio dell'attivita' se si tratti di imprese individuali ovvero
dalla stipula dell'atto costitutivo e dello statuto se si  tratti  di
societa' regolarmente costituite ai sensi di legge.
   Successivamente  alla domanda, le societa' regolarmente costituite
devono trasmettere alla commissione provinciale per l'artigianato gli
atti  omologati  e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato
di iscrizione nel registro delle imprese entro  e  non  oltre  giorni
quindici decorrenti dalla iscrizione medesima.
   Qualora  la  documentazione  sia  inoltrata  con  raccomandata con
ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine  di  cui
ai  precedenti  commi,  la  data  di spedizione risultante dal timbro
postale e dalla ricevuta della raccomandata.