Art. 12. Alla domanda di iscrizione all'albo, da redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonche' ogni altro documento che l'impresa ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attivita' professionale. Le societa' regolarmente costituite devono allegare alla domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La domanda di iscrizione con la relativa documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla competente commissione provinciale per l'artigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dall'inizio dell'attivita' se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dell'atto costitutivo e dello statuto se si tratti di societa' regolarmente costituite ai sensi di legge. Successivamente alla domanda, le societa' regolarmente costituite devono trasmettere alla commissione provinciale per l'artigianato gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni quindici decorrenti dalla iscrizione medesima. Qualora la documentazione sia inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata.