Art. 13.
 
   Qualora   la  domanda  di  iscrizione  all'albo  venga  presentata
direttamente alla commissione, copia della  domanda  con  indicazione
della data di presentazione deve essere subito rilasciata all'impresa
richiedente.
   La  commissione  potra'  svolgere  tutti  gli  accertamenti, anche
diretti,  che  ritenga  opportuno  circa  il   possesso,   da   parte
dell'impresa  richiedente,  dei  requisiti prescritti dalla legge per
l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
   La  commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a decidere
ed a notificare la relativa decisione all'impresa  interessata  entro
sessanta  giorni  decorrenti  dalla  presentazione  della domanda. La
mancata comunicazione della decisione entro tale  termine  vale  come
accoglimento della domanda stessa.
   Gli  effetti  dell'iscrizione  all'albo decorrono dalla data della
delibera della commissione ovvero dalla scadenza del termine  di  cui
al   precedente   comma,  qualora  sia  mancata  la  decisione  della
commissione medesima.
   Il  certificato  di  iscrizione all'albo deve essere esposto nella
sede dell'impresa e deve comunque essere esibito  ad  ogni  richiesta
degli organi addetti alla vigilanza.