Art. 13. Qualora la domanda di iscrizione all'albo venga presentata direttamente alla commissione, copia della domanda con indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata all'impresa richiedente. La commissione potra' svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a decidere ed a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. Gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data della delibera della commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, qualora sia mancata la decisione della commissione medesima. Il certificato di iscrizione all'albo deve essere esposto nella sede dell'impresa e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.