Art. 15. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessano l'attivita' ovvero perdano i requisiti di legge sono tenute a chiedere la cancellazione dall'albo. Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dai successivi commi. La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata dalle imprese individuali alla competente commissione provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si e' verificata la cessazione dell'attivita' o si sono perduti i requisiti di legge e dalle societa' legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della societa' medesima. Dalla data della delibera della commissione cessano gli effetti relativi alla condizione di impresa artigiana.