Art. 15.
 
   Le  imprese  artigiane  iscritte  all'albo che cessano l'attivita'
ovvero perdano i  requisiti  di  legge  sono  tenute  a  chiedere  la
cancellazione dall'albo.
   Si  applicano  a  tal fine gli articoli 11, 12 e 13 della presente
legge salvo quanto disposto dai successivi commi.
   La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata dalle
imprese individuali alla competente commissione provinciale  entro  e
non  oltre  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data  in  cui  si e'
verificata la cessazione dell'attivita' o si sono perduti i requisiti
di  legge  e  dalle  societa' legalmente costituite entro e non oltre
quindici giorni decorrenti dalla data  in  cui  viene  deliberato  lo
scioglimento o la liquidazione della societa' medesima.
   Dalla  data  della  delibera della commissione cessano gli effetti
relativi alla condizione di impresa artigiana.