Art. 16. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle imprese che lo compongono. La domanda redatta in doppio originale ed una copia semplice, con allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla commissione provinciale per l'artigianato nel cui territorio il consorzio o la societa' consortile hanno la sede legale. Qualora la domanda sia inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. La commissione rilascia o spedisce al consorzio o alla societa' consortile copia della domanda con indicazione della data di presentazione o di ricevimento. La copia della domanda rilasciata dalla commissione provinciale per l'artigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio o della societa' consortile e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza. I consorzi o le societa' consortili anche in forma di cooperativa sono tenuti a trasmetterre successivamente alla domanda gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione medesima.