Art. 16.
 
   I   consorzi   e   le  societa'  consortili,  anche  in  forma  di
cooperativa, di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge  8
agosto  1985,  n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione
dell'albo provinciale delle imprese  artigiane  con  indicazione  per
ciascuno di essi delle imprese che lo compongono.
   La  domanda redatta in doppio originale ed una copia semplice, con
allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto,  deve
essere   presentata   direttamente   o  spedita  per  posta  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno alla commissione provinciale per
l'artigianato   nel   cui  territorio  il  consorzio  o  la  societa'
consortile hanno la sede legale.
   Qualora   la  domanda  sia  inoltrata  mediante  raccomandata  con
ricevuta di ritorno fa fede la  data  di  spedizione  risultante  dal
timbro postale.
   La  commissione  rilascia  o spedisce al consorzio o alla societa'
consortile  copia  della  domanda  con  indicazione  della  data   di
presentazione o di ricevimento.
   La  copia  della  domanda rilasciata dalla commissione provinciale
per l'artigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio  o
della  societa'  consortile  e  deve  comunque essere esibita ad ogni
richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
   I  consorzi o le societa' consortili anche in forma di cooperativa
sono tenuti a trasmetterre  successivamente  alla  domanda  gli  atti
omologati  e  pubblicati  a  norma di legge nonche' il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese  entro  e  non  oltre  quindici
giorni dall'iscrizione medesima.