Art. 18.
 
   Ogni  modificazione  intervenuta nello stato di fatto e di diritto
dei consorzi e delle societa'  consortili  gia'  iscritti  a  domanda
nella  separata sezione dell'albo e' riportata nella separata sezione
medesima.
   I  consorzi  e  le  societa'  consortili sono tenuti a trasmettere
successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a  norma
di  legge  nonche'  il  certificato  di iscrizione nel registro delle
imprese entro e non oltre trenta giorni dall'iscrizione medesima.
   I  consorzi e le societa' consortili gia' iscritti a domanda nella
separata sezione dell'albo sono altresi'  tenuti  a  comunicare  ogni
variazione  che  intervenga  nell'elenco  dei  soci entro e non oltre
quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dall'iscrizione
di nuovi soci nel libro sociale.