Art. 18. Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto dei consorzi e delle societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo e' riportata nella separata sezione medesima. I consorzi e le societa' consortili sono tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dall'iscrizione medesima. I consorzi e le societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo sono altresi' tenuti a comunicare ogni variazione che intervenga nell'elenco dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dall'iscrizione di nuovi soci nel libro sociale.