Art. 2. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia. Esse hanno il compito di: curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni; disporre l'iscrizione di ufficio nell'albo delle imprese nei cui confronti sia accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443; certificare l'iscrizione delle imprese all'albo medesimo; provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalita' previsti dalle leggi vigenti; disporre la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, aanche di ufficio, la cessazione dell'attivita'; concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato ed a favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese; iscrivere a domanda nella sezione separata dell'albo ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le societa' consortili con sede legale nel territorio della provincia costituiti esclusivamente tra imprese artigiane; concorrere all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attivita' della commissione regionale per l'artigianato ed allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attivita' artigiane anche utilizzando le possibilita' derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici; collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato ed all'elaborazione dei relativi programmi di intervento; predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla giunta regionale per il tramite del competente assessore sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori; svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.