Art. 2.
 
   Le  commissioni  provinciali  per  l'artigianato  hanno  sede  nei
capoluoghi di provincia.
   Esse hanno il compito di:
    curare  la  tenuta  dell'albo delle imprese artigiane disponendo,
per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di  legge,
le  iscrizioni,  le  variazioni  e  le  cancellazioni, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
    disporre  l'iscrizione di ufficio nell'albo delle imprese nei cui
confronti  sia  accertata  l'esistenza  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    certificare l'iscrizione delle imprese all'albo medesimo;
    provvedere   alla  revisione  dell'albo  nei  termini  e  con  le
modalita' previsti dalle leggi vigenti;
    disporre  la  cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per
le quali sia venuto  a  mancare  uno  dei  requisiti  previsti  dagli
articoli  2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia
accertata, aanche di ufficio, la cessazione dell'attivita';
    concorrere  a  promuovere  la  tutela,  la  valorizzazione  e  lo
sviluppo dell'artigianato  ed  a  favorire  l'aggiornamento  tecnico,
produttivo e professionale delle imprese;
    iscrivere  a  domanda  nella  sezione separata dell'albo ai sensi
dell'art. 6 della legge 8 agosto  1985,  n.  443,  i  consorzi  e  le
societa'  consortili  con  sede legale nel territorio della provincia
costituiti esclusivamente tra imprese artigiane;
    concorrere   all'elaborazione,  promozione  e  realizzazione  del
programma di attivita' della commissione regionale per  l'artigianato
ed  allo  svolgimento  di  indagini,  studi, rilevazioni statistiche,
informazioni  e  documentazioni  sulle  attivita'   artigiane   anche
utilizzando   le   possibilita'  derivanti  da  una  idonea  gestione
dell'albo ai fini statistici;
    collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali
in  merito  ai  problemi  dell'artigianato  ed  all'elaborazione  dei
relativi programmi di intervento;
    predisporre  la  relazione  da  trasmettere entro il 30 aprile di
ogni anno  alla  giunta  regionale  per  il  tramite  del  competente
assessore   sull'attivita'   svolta   nell'anno  precedente  e  sulla
situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;
    svolgere  ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.