Art. 20.
 
   La  commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a disporre
accertamenti di ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma quarto,
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
   Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o
piu' dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo  delle  imprese
artigiane, la commissione provinciale e' tenuta a farne contestazione
scritta all'impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.
   Si  applicano  altresi'  i  commi  terzo  e  quarto del precedente
articolo.
   Ove  invece  risulti confermato il possesso dei requisiti di legge
ovvero risultino modificazioni nello stato  di  fatto  e  di  diritto
disposte  in violazione dell'art. 14 della presente legge senza pero'
che siano venuti meno i requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  delle
imprese  artigiane, la commissione provinciale e' ugualmente tenuta a
deliberare entro  sessanta  giorni  dall'inizio  della  procedura  di
accertamento di ufficio.