Art. 20. La commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a disporre accertamenti di ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o piu' dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la commissione provinciale e' tenuta a farne contestazione scritta all'impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge. Si applicano altresi' i commi terzo e quarto del precedente articolo. Ove invece risulti confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di diritto disposte in violazione dell'art. 14 della presente legge senza pero' che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la commissione provinciale e' ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall'inizio della procedura di accertamento di ufficio.