Art. 21. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo. Sono di competenza dei comuni gli atti di istruzione e rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane cosi' come stabilito nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. La commissione provinciale invia ai singoli comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultino esercenti la loro attivita' nel comune medesimo. Inoltre la commissione provinciale puo' anche interpellare le associazioni di categoria. Il sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o per la cancellazione dall'albo delle singole imprese.