Art. 21.
 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, della legge 8
agosto 1985, n. 443, la  commissione  provinciale  per  l'artigianato
effettua  ogni  trenta  mesi  la  revisione  di ufficio delle imprese
iscritte all'albo.
   Sono di competenza dei comuni gli atti di istruzione e rilevazione
per  la  revisione  dell'albo  delle  imprese  artigiane  cosi'  come
stabilito  nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1956, n. 1202.
   La commissione provinciale invia ai singoli comuni, tre mesi prima
della scadenza del termine di cui  al  primo  comma,  l'elenco  delle
imprese  artigiane  iscritte all'albo che risultino esercenti la loro
attivita' nel comune medesimo.  Inoltre  la  commissione  provinciale
puo' anche interpellare le associazioni di categoria.
   Il  sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette
alla  commissione  le  notizie  occorrenti  per  la  conferma   della
iscrizione o per la cancellazione dall'albo delle singole imprese.