Art. 22.
 
   La  commissione provinciale e' tenuta a trasmettere alla Camera di
commercio per l'iscrizione nel registro ditte:
    la  domanda  di  iscrizione  all'albo  e le successive denunce di
modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro
ricevimento per l'annotazione di cui all'art. 5, comma secondo, della
legge 8 agosto 1985, n. 443;
    il certificato dal quale risulti l'iscrizione, la cancellazione o
la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese  iscritte
all'albo entro quindici giorni dal relativo adempimento.
   A   cura  della  commissione  deve  altresi'  essere  sempre  data
comunicazione al comune competente per territorio di ogni iscrizione,
cancellazione  e/o  modifica  intervenuta  nello  stato di fatto e di
diritto delle imprese iscritte all'albo.