Art. 22. La commissione provinciale e' tenuta a trasmettere alla Camera di commercio per l'iscrizione nel registro ditte: la domanda di iscrizione all'albo e le successive denunce di modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro ricevimento per l'annotazione di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443; il certificato dal quale risulti l'iscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo entro quindici giorni dal relativo adempimento. A cura della commissione deve altresi' essere sempre data comunicazione al comune competente per territorio di ogni iscrizione, cancellazione e/o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo.