Art. 23.
 
   Tutte le decisioni della commissione provinciale per l'artigianato
in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello  stato  di
fatto  e  di diritto delle imprese iscritte all'albo vanno comunicate
all'impresa interessata ed ai soggetti indicati  nell'art.  7,  comma
quarto  e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalita'
ivi previste.
   La  comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta
mediante raccomandata con ricevuta di  ritorno  o  mediante  notifica
nelle forme di legge.
   Avverso  le  decisioni  prese  dalla  commissione  provinciale per
l'artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o  modifiche  e'
ammesso   ricorso   alla   commissione  regionale  per  l'artigianato
dall'impresa interessata e dai soggetti indicati nell'art.  7,  commi
quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre
sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della  decisione  come
previsto nel precedente comma.
   E'  data  facolta'  ai ricorrenti di prendere visione degli atti e
dei documenti che li riguardano e di estrarne copia.
   La  decorrenza  dei termini previsti nel terzo comma e' sospeso di
diritto dal 1 agosto al 15 settembre  di  ogni  anno  e  riprende  a
decorrere  dalla  fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'
differito alla fine del detto periodo.
   La  commissione  regionale per l'artigianato decide sui ricorsi in
via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
   Avverso le decisioni della commissione regionale per l'artigianato
e' ammesso ricorso al tribunale competente per  territorio  ai  sensi
dell'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.