Art. 23. Tutte le decisioni della commissione provinciale per l'artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo vanno comunicate all'impresa interessata ed ai soggetti indicati nell'art. 7, comma quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalita' ivi previste. La comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge. Avverso le decisioni prese dalla commissione provinciale per l'artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o modifiche e' ammesso ricorso alla commissione regionale per l'artigianato dall'impresa interessata e dai soggetti indicati nell'art. 7, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma. E' data facolta' ai ricorrenti di prendere visione degli atti e dei documenti che li riguardano e di estrarne copia. La decorrenza dei termini previsti nel terzo comma e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del detto periodo. La commissione regionale per l'artigianato decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Avverso le decisioni della commissione regionale per l'artigianato e' ammesso ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.