Art. 24.
 
   Le  sanzioni amministrative di cui all'art. 5, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1985, n.  443,  sono  inflitte  con  riferimento  alle
fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati:
    1)  adozione  da  parte  di  imprese  e/o  consorzi  e/o societa'
consortili, non iscritti  all'albo  e  non  aventi  i  requisiti  per
l'iscrizione,  di  denominazione  di  ditta, insegna o marchio in cui
ricorrano  o  compaiano  riferimenti   all'artigianato:   minimo   L.
1.666.000, massimo L. 5.000.000;
    2)  adozione  da  parte  di  imprese  e/o  consorzi  e/o societa'
consortili,  non  iscritti  all'albo  ma  aventi  i   requisiti   per
iscriversi,  di  denominazione  di  ditta,  insegna  o marchio in cui
ricorrano o compaiano riferimenti all'artigianato: minimo L. 600.000,
massimo L. 1.800.000;
    3) omessa richiesta di iscrizione all'albo da parte delle imprese
aventi i requisiti per  l'iscrizione  medesima:  minimo  L.  300.000,
massimo L. 900.000;
    4)   denunce   non  veritiere  relativamente  a  quanto  previsto
dall'art. 12 della presente legge:  minimo  L.  300.000,  massimo  L.
900.000;
    5)  dichiarazioni  false e/o non veritiere relativamente a quanto
previsto dall'art.  14  della  presente  legge:  minimo  L.  600.000,
massimo L. 1.800.000;
    6)  omessa comunicazione alla commissione provinciale da parte di
consorzi e/o  societa'  consortili  gia'  iscritti  a  domanda  nella
separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane
della perdita dei requisiti  che  legittimano  l'iscrizione  all'albo
medesimo: minimo L. 1.200.000, massimo L. 3.600.000;
    7) omessa presentazione alla commissione provinciale da parte dei
consorzi e/o  societa'  consortili  gia'  iscritti  a  domanda  nella
separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane
della domanda di cancellazione per cessazione dell'attivita':  minimo
L. 600.000, massimo L. 1.800.000.