Art. 24. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati: 1) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o societa' consortili, non iscritti all'albo e non aventi i requisiti per l'iscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all'artigianato: minimo L. 1.666.000, massimo L. 5.000.000; 2) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o societa' consortili, non iscritti all'albo ma aventi i requisiti per iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all'artigianato: minimo L. 600.000, massimo L. 1.800.000; 3) omessa richiesta di iscrizione all'albo da parte delle imprese aventi i requisiti per l'iscrizione medesima: minimo L. 300.000, massimo L. 900.000; 4) denunce non veritiere relativamente a quanto previsto dall'art. 12 della presente legge: minimo L. 300.000, massimo L. 900.000; 5) dichiarazioni false e/o non veritiere relativamente a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge: minimo L. 600.000, massimo L. 1.800.000; 6) omessa comunicazione alla commissione provinciale da parte di consorzi e/o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane della perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo medesimo: minimo L. 1.200.000, massimo L. 3.600.000; 7) omessa presentazione alla commissione provinciale da parte dei consorzi e/o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane della domanda di cancellazione per cessazione dell'attivita': minimo L. 600.000, massimo L. 1.800.000.