Art. 25. Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista nella presente legge una sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le commissioni provinciali per l'artigianato ed i comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di bilancio. I rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono trasmessi all'ufficio regionale del contenzioso esistente in ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.