Art. 25.
 
   Sono  addetti  al controllo sull'osservanza delle disposizioni per
la cui violazione e'  prevista  nella  presente  legge  una  sanzione
amministrativa   ed   ai   relativi   accertamenti,   le  commissioni
provinciali per l'artigianato ed i comuni i quali vi  provvedono  nel
rispetto  delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' ai sensi dell'art. 13,  quarto  comma,  della  citata  legge,
anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
   Le  somme  corrisposte  a  titolo  di sanzione amministrativa sono
introitate  dalla  tesoreria  regionale  in  apposito   capitolo   di
bilancio.
   I  rapporti  di  cui  all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, redatti dai soggetti indicati nel  primo  comma  sono  trasmessi
all'ufficio  regionale del contenzioso esistente in ogni capoluogo di
provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti
nel  rispetto  delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre
1981, n. 689.