Art. 26.
 
   E' concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  per  adeguare   e/o
conformare  e/o  regolarizzare  la  loro  posizione in relazione alle
disposizioni della legge 8 agosto 1985,  n.  443,  e  della  presente
legge senza che siano applicate le sanzioni amministrative.