Art. 28. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane e per il rilascio di certificazioni di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalita' che saranno stabilite dalla giunta regionale. Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale: "Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per il rilascio delle relative certificazioni".