Art. 28.
 
   Dalla  data di entrata in vigore della presente legge i diritti di
segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi  della  legge
27  febbraio  1978,  n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per
iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane e  per  il  rilascio  di
certificazioni   di  competenza  delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato spettano  alla  Regione  e  sono  riscossi  secondo  le
modalita' che saranno stabilite dalla giunta regionale.
   Le  somme  riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in
un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate
del bilancio regionale: "Proventi derivanti dai diritti di segreteria
per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane  e  per  il  rilascio
delle relative certificazioni".