Art. 3.
 
   La  commissione  regionale  per  l'artigianato  ha  sede presso la
Regione.
   Essa ha il compito di:
     a)  collaborare quale organo tecnico-consultivo co la Regione in
merito ai problemi dell'artigianato;
     b) esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di
artigianato;
     c)   provvedere  alla  documentazione,  indagine  e  rilevazione
statistica delle attivita' artigianali regionali;
     d)  decidere  in  via  definitiva sui ricorsi proposti contro le
decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in  materia
di  iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese
artigiane;
     e)   effettuare,   nell'ambito   dei   programmi  regionali,  le
iniziative e gli interventi ad essa affidati;
     f) collaborare all'elaborazione dei programmi per la formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
     g) sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte
le forme di associazionismo economico nel settore artigianato;
     h)   proporre,   anche  in  collaborazione  con  le  commissioni
provinciali,   iniziative   volte    alla    promozione,    sviluppo,
valorizzazione e tutela dell'artigianato;
     i) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla
giunta regionale per il tramite del competente assessore la relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente)
     l) svolgere ogni altro compito attribuito con legge.