Art. 3. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione. Essa ha il compito di: a) collaborare quale organo tecnico-consultivo co la Regione in merito ai problemi dell'artigianato; b) esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato; c) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali; d) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane; e) effettuare, nell'ambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati; f) collaborare all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale; g) sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico nel settore artigianato; h) proporre, anche in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato; i) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla giunta regionale per il tramite del competente assessore la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente) l) svolgere ogni altro compito attribuito con legge.