Art. 30. Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 10, commi terzo e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni seguenti. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.