Art. 30.
 
   Per  le  elezioni  degli  imprenditori artigiani nelle commissioni
provinciali ai sensi dell'art. 10, commi terzo e quinto, della  legge
8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni
seguenti.
   Per   quanto   non   previsto   si  fa  riferimento  alla  vigente
legislazione  statale  in  materia  di  elezioni   nei   comuni   con
popolazione superiore a cinquemila abitanti.