Art. 31.
 
   L'elezione   dei   componenti   la   commissione  provinciale  per
l'artigianato di cui all'art. 8, lettera a),  della  legge  8  agosto
1985,  n.  443,  e'  fatta  a  scrutinio  di lista con rappresentanza
proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre  la
scadenza del termine di durata in carica della commissione.
   Le  operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle
ore venti.
   Gli  artigiani  iscritti  nell'albo  di una commissione concorrono
tutti egualmente  all'elezione  di  ogni  componente  la  commissione
medesima.
   Il  presidente  della giunta regionale, sentiti i presidenti delle
commissioni  provinciali  e  regionale,  con   proprio   decreto   da
pubblicarsi   nel  Bollettino  ufficiale  della  regione,  indice  le
elezioni degli imprenditori artigiani di cui all'art. 10 ultimo comma
della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta
la regione.
   La  pubblicazione  nel  bollettino  regionale  tien  luogo ad ogni
effetto di legge di ogni altra forma di pubblicita' che sia  prevista
da leggi o regolamenti in materia.
   Sara' comunque data la massima diffusione alla data fissata per le
elezioni mediante avviso da  darsi  per  iscritto,  ed  eventualmente
anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e di
patronato degli artigiani ed ai consorzi  e  cooperative  di  imprese
artigiane.
   Qualora  per  sopravvenute  esigenze  di  forza maggiore non possa
darsi luogo alle elezioni per la data fissata,  il  presidente  della
giunta  regionale, sentiti i presidenti delle commissioni provinciali
e  regionale  per  l'artigianato  puo',  con   proprio   decreto   da
notificarsi  ai  presentatori  delle liste ed agli altri interessati,
disporre il rinvio delle elezioni anche oltre il termine  di  cui  al
primo comma.
   Detto rinvio non puo' superare il termine di quarantacinque giorni
fermo  restando  in  ogni  caso  i  termini  per  l'attuazione  delle
operazioni non ancora compiute.
   Le  operazioni  gia'  compiute  rimangono valide eccettuate quelle
successive all'insediamento del seggio.
   La  nuova data viene fissata dal presidente della giunta regionale
sentiti i presidenti delle commissioni provinciali  e  regionale  nei
modi previsti dai precedenti commi.