Art. 31. L'elezione dei componenti la commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 8, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza del termine di durata in carica della commissione. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti. Gli artigiani iscritti nell'albo di una commissione concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni componente la commissione medesima. Il presidente della giunta regionale, sentiti i presidenti delle commissioni provinciali e regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, indice le elezioni degli imprenditori artigiani di cui all'art. 10 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta la regione. La pubblicazione nel bollettino regionale tien luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicita' che sia prevista da leggi o regolamenti in materia. Sara' comunque data la massima diffusione alla data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane. Qualora per sopravvenute esigenze di forza maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il presidente della giunta regionale, sentiti i presidenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato puo', con proprio decreto da notificarsi ai presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma. Detto rinvio non puo' superare il termine di quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. La nuova data viene fissata dal presidente della giunta regionale sentiti i presidenti delle commissioni provinciali e regionale nei modi previsti dai precedenti commi.