Art. 32. La lista dei candidati per ogni commissione deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la commissione cui la lista si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nell'albo inferiore o superiore a 10.000. I presentatori devono essere elettori iscritti nell'albo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di presentazione di lista. Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, ne' inferiore ad un terzo. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza di ogni candidato; 4) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di ogni candidato; 5) l'indicazione di due delegati che hanno facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge. La lista e gli allegati devono essere presentati all'ufficio elettorale provinciale entro e non oltre le ore 12 dal 35 al 33 giorno, anche se festivi, precedenti la data delle elezioni. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.