Art. 33. Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali predisposte dalle competenti commissioni provinciali dell'artigianato. Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni all'atto della presentazione della lista. Per l'accertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Ogni elettore puo' votare solo nel seggio ove e' compreso il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto. Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non piu' di tre nominativi scelti in una medesima lista. La commissione provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del decreto di cui all'art. 31, quarto comma, stabilisce il numero delle sezioni elettorali di ogni comune. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti nell'albo di sesso maschile e femminile ed in modo che ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 ne' inferiore a 100. Qualora particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del voto, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50. Qualora gli elettori di un comune siano in numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nel comune piu' vicino della medesima provincia.