Art. 33.
 
   Sono  elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali
predisposte     dalle     competenti     commissioni      provinciali
dell'artigianato.
   Sono  eleggibili  tutti  i  titolari di imprese artigiane iscritti
nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste  elettorali  del
comune  di  residenza  ed  operanti da almeno tre anni all'atto della
presentazione della lista.
   Per  l'accertamento  della  decorrenza del triennio si ha riguardo
esclusivamente  alla  data  di  iscrizione  del  candidato  nell'albo
provinciale delle imprese artigiane.
   Ogni  elettore  puo'  votare  solo  nel  seggio ove e' compreso il
comune nelle cui liste elettorali e' iscritto. Egli deve  intervenire
personalmente  e  vota,  a  scrutinio  segreto,  per  non piu' di tre
nominativi scelti in una medesima lista.
   La  commissione  provinciale,  nei quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione sul Bollettino regionale  del  decreto  di  cui
all'art.  31,  quarto  comma,  stabilisce  il  numero  delle  sezioni
elettorali di ogni comune.
   La  divisione  in  sezioni  e'  fatta indistintamente per iscritti
nell'albo di sesso maschile e femminile ed in modo che  ogni  sezione
il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 ne' inferiore
a 100.
   Qualora  particolari  condizioni  di  lontananza  o  di viabilita'
rendano difficile l'esercizio del voto, si possono costituire sezioni
con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.
   Qualora  gli  elettori di un comune siano in numero inferiore a 50
essi sono ammessi a votare nel  comune  piu'  vicino  della  medesima
provincia.