Art. 34.
 
   Con  il  decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con
separato successivo provvedimento, e' costituito in ogni capoluogo di
provincia  un  ufficio  elettorale  la  cui  sede  sara' indicata nel
decreto  medesimo,  composto  da  quattro  funzionari  regionali  del
massimo  livello  funzionale,  operanti  negli  uffici  regionali  di
ciascuna  provincia,  e  dal  segretario  generale  della  Camera  di
commercio.
   Con  lo  stesso  decreto  e'  nominato  il presidente dell'ufficio
elettorale.
   L'ufficio  elettorale  provinciale,  entro  il giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione delle liste:
     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto
di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
     b)  ricusa  i  contrassegni  che siano identici o che si possano
facilmente confondere con  quelli  presentati  in  precedenza  o  con
quelli  riproducenti  simboli  che  per  essere  usati da altre liste
possono trarre in errore l'elettore;
     c)  ricusa  altresi'  i  contrassegni  riproducenti  immagini  o
soggetti di natura religiosa;
     d) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione di accettazione o il certificato  di  iscrizione  nelle
liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, numeri 2 e 3 del
precedente art. 32;
     e)  cancella  i  nomi dei candidati gia' compresi in altre liste
presentate in precedenza;
     f)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di candidati
inferiore al minimo prescritto e  riduce  quelle  che  contengono  un
numero  di  candidati superiore al massimo consentito cancellando gli
ultimi nomi.
   Il  delegato  di  ciascuna lista puo' prendere cognizione entro la
stessa  sera  delle  contestazioni   fatte   dall'ufficio   e   delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
   L'ufficipo  elettorale  provinciale  torna  a  riunirsi  il giorno
successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle  liste
contestate   o   modificate   e   deliberare   seduta   stante  sulle
modificazioni eseguite.
   L'ufficio  elettorale  resta  in  carica  fino al compimento delle
operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.
   Alle   riunioni   dell'ufficio  elettorale  devono  essere  sempre
presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi,  in  caso
di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente l'ufficio piu'
giovane di eta'.
   Compete  ai componenti l'ufficio elettorale un gettone di presenza
per ogni seduta nella misura e con le modalita'  di  cui  all'art.  4
della  legge  regionale  12  agosto  1981,  n.  45  e  sue successive
modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennita'  di  missione
se dovute.