Art. 34. Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, e' costituito in ogni capoluogo di provincia un ufficio elettorale la cui sede sara' indicata nel decreto medesimo, composto da quattro funzionari regionali del massimo livello funzionale, operanti negli uffici regionali di ciascuna provincia, e dal segretario generale della Camera di commercio. Con lo stesso decreto e' nominato il presidente dell'ufficio elettorale. L'ufficio elettorale provinciale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli che per essere usati da altre liste possono trarre in errore l'elettore; c) ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; d) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, numeri 2 e 3 del precedente art. 32; e) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall'ufficio e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficipo elettorale provinciale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite. L'ufficio elettorale resta in carica fino al compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti. Alle riunioni dell'ufficio elettorale devono essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente l'ufficio piu' giovane di eta'. Compete ai componenti l'ufficio elettorale un gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalita' di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennita' di missione se dovute.