Art. 36.
 
   La  lista  elettorale  viene depositata presso la segreteria della
commissione e dell'avvenuto deposito viene dato avviso  alle  imprese
artigiane  con  manifesto  da  affiggersi  nell'albo dei comuni della
provincia e in  altri  luoghi  pubblici  con  invito  alle  categorie
interessate  a  prendere  visione  della lista elettorale entro e non
oltre giorni quindici decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
manifesto.
   Il  ricorso  alla  commissione regionale contro le decisioni della
commissione provinciale potra' essere proposto da chiunque  vi  abbia
interesse  entro e non oltre giorni quindici successivi alla scadenza
del termine di cui al precedente comma.
   All'aggiornamento  della  lista  elettorale  ed  alle  conseguenti
variazioni in conseguenza di  nuove  iscrizioni  o  cancellazioni  si
procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
   Per  gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella
lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere  comunicata
con  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno all'interessato il quale
puo' proporre ricorso alla commissione  regionale  per  l'artigianato
entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di  giorni  trenta dal
ricevimento della comunicazione di esclusione.
   In  caso  di elezione, all'aggiornamento della lista elettorale ed
alle  sue  variazioni  si  procede  entro  il   quarantesimo   giorno
precedente quello delle elezioni.
   Le  copie  della  lista  elettorale  devono essere autenticate dal
presidente della commissione provinciale per l'artigianato.