Art. 36. La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della commissione e dell'avvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane con manifesto da affiggersi nell'albo dei comuni della provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto. Il ricorso alla commissione regionale contro le decisioni della commissione provinciale potra' essere proposto da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre giorni quindici successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma. All'aggiornamento della lista elettorale ed alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno. Per gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato il quale puo' proporre ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In caso di elezione, all'aggiornamento della lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno precedente quello delle elezioni. Le copie della lista elettorale devono essere autenticate dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato.