Art. 37. L'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono demandate ai comuni. Tutte le spese sostenute dai comuni per l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e saranno rimborsate in conformita' alla presente legge. In ciascuna sezione elettorale e' costituito un seggio elettorale composto da un presidente, da quattro scrutatori dei quali uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un segretario. Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative. Il presidente e' nominato dal sindaco tra i dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Gli scrutatori sono nominati dal sindaco tra gli artigiani residenti nel comune ed iscritti nella lista elettorale purche' non candidati e tra i dipendenti del comune medesimo; qualora cio' non sia possibile gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del comune anche non artigiani. Il segretario del seggio elettorale e' nominato dal presidente del seggio medesimo.