Art. 37.
 
   L'organizzazione  e  lo  svolgimento delle operazioni elettorali e
l'esercizio della funzione di  vigilanza  sulle  operazioni  medesime
sono demandate ai comuni.
   Tutte  le  spese  sostenute  dai  comuni per l'organizzazione e lo
svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e
saranno rimborsate in conformita' alla presente legge.
   In  ciascuna sezione elettorale e' costituito un seggio elettorale
composto da un presidente,  da  quattro  scrutatori  dei  quali  uno,
scelto dal presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un
segretario.
   Ai  componenti  i  seggi  elettorali spettano i compensi stabiliti
dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative.
   Il  presidente  e'  nominato dal sindaco tra i dipendenti comunali
aventi una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
   Gli  scrutatori  sono  nominati  dal  sindaco  tra  gli  artigiani
residenti nel comune ed iscritti nella lista elettorale  purche'  non
candidati  e  tra  i dipendenti del comune medesimo; qualora cio' non
sia possibile gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del  comune
anche non artigiani.
   Il segretario del seggio elettorale e' nominato dal presidente del
seggio medesimo.