Art. 38 Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato trasmette ai Sindaci dei comuni sedi di sezioni elettorali: a) la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice copia; b) un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici; c) i certificati elettorali; d) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali. Il certificato elettorale indica le generalita' dell'elettore, il giorno, il luogo e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio elettorale all'atto dell'esercizio di voto. Qualora non sia stato fatto dalla commissione provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale a cura del Comune.