Art. 38
 
   Entro  il  ventesimo  giorno  precedente quello delle elezioni, il
presidente della commissione provinciale per l'artigianato  trasmette
ai Sindaci dei comuni sedi di sezioni elettorali:
     a) la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice
copia;
     b)  un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da
affiggersi nei principali luoghi pubblici;
     c) i certificati elettorali;
     d)   l'elenco   dei   delegati   autorizzati   a   designare   i
rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.
   Il  certificato elettorale indica le generalita' dell'elettore, il
giorno, il luogo e l'ora della  votazione  e  reca  un  tagliando  da
staccarsi  a  cura  del  presidente  del  seggio  elettorale all'atto
dell'esercizio di voto.
   Qualora  non  sia  stato  fatto  dalla commissione provinciale, il
luogo della votazione viene indicato  sul  certificato  elettorale  a
cura del Comune.