Art. 39.
 
   Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni la Regione
trasmette ai sindaci dei comuni  sedi  di  seggi  elettorali  per  la
consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:
     a) il pacco sigillato delle schede per la votazione;
     b) il plico sigillato con il bollo della sezione;
     c) il pacco contenente il materiale di cancelleria;
     d)   tre   copie   delle  liste  degli  elettori  della  sezione
autenticate  in  ciascun  foglio  dal  presidente  della  commissione
provinciale,  di  cui  una  da  affiggersi  nella  sala dell'elezione
durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione  da
parte degli elettori;
     e)  tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle
quali una deve restare a disposizione dell'ufficio  elettorale  e  le
altre devono essere affisse nella sala dell'elezione durante il corso
delle operazioni elettorali  per  la  consultazione  da  parte  degli
elettori.