Art. 39. Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni la Regione trasmette ai sindaci dei comuni sedi di seggi elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi: a) il pacco sigillato delle schede per la votazione; b) il plico sigillato con il bollo della sezione; c) il pacco contenente il materiale di cancelleria; d) tre copie delle liste degli elettori della sezione autenticate in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori; e) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori.