Art. 44. Terminate le operazioni di scrutinio il presidente del seggio rimette al sindaco del comune, affinche' il giorno successivo a quello delle votazioni provveda a farli consegnare all'ufficio elettorale provinciale di cui all'art. 34; 1) i due plichi sigillati contenenti le liste usate per la votazione (art. 42, comma secondo, n. 3); 2) il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonche' quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5); 3) il plico contenente le schede usate per la votazione (art. 43, comma sesto); 4) il plico contenente l'esemplare del verbale con i relativi allegati (art. 43, comma settimo); 5) il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo); Il presidente del seggio provvede poi alla consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie l'adunanza.