Art. 44.
 
   Terminate  le  operazioni  di  scrutinio  il presidente del seggio
rimette al sindaco del  comune,  affinche'  il  giorno  successivo  a
quello  delle  votazioni  provveda  a  farli  consegnare  all'ufficio
elettorale provinciale di cui all'art. 34;
    1)  i  due  plichi  sigillati  contenenti  le  liste usate per la
votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);
    2) il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate per
la votazione nonche'  quelle  rimaste  nel  pacco  consegnatogli  dal
sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5);
    3) il plico contenente le schede usate per la votazione (art. 43,
comma sesto);
    4)  il  plico  contenente  l'esemplare del verbale con i relativi
allegati (art. 43, comma settimo);
    5)  il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di
cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo);
   Il  presidente  del seggio provvede poi alla consegna dei locali e
dei relativi arredi e scioglie l'adunanza.