Art. 45.
 
   Il  presidente  dell'ufficio  elettorale provinciale, ricevuti nel
giorno di lunedi' successivo alla votazione o  al  piu'  tardi  nella
mattina  del  martedi'  successivo  i  plichi  di  cui  al precedente
articolo e riscontrata la regolarita' dei sigilli, riunisce l'ufficio
ed  apre  i  soli  plichi  contenenti  l'esemplare  del verbale delle
operazioni elettorali (art. 43, settimo comma).
   L'ufficio  elettorale  provinciale attribuisce i voti di lista e/o
di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli
incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
   Quindi  il  presidente  riassume  i  voti ottenuti da ogni lista e
quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le  sezioni
elettorali  della  provincia  senza  poterne  modificare i risultati,
salvo  per  quanto   previsto   al   precedente   comma   in   ordine
all'assegnazione dei voti contestati, e determina la cifra elettorale
di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
   La  cifra  elettorale  di  una lista e' costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni  della
provincia.
   La  cifra  individuale  di  ciascun  candidato e' costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.