Art. 45. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, ricevuti nel giorno di lunedi' successivo alla votazione o al piu' tardi nella mattina del martedi' successivo i plichi di cui al precedente articolo e riscontrata la regolarita' dei sigilli, riunisce l'ufficio ed apre i soli plichi contenenti l'esemplare del verbale delle operazioni elettorali (art. 43, settimo comma). L'ufficio elettorale provinciale attribuisce i voti di lista e/o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Quindi il presidente riassume i voti ottenuti da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le sezioni elettorali della provincia senza poterne modificare i risultati, salvo per quanto previsto al precedente comma in ordine all'assegnazione dei voti contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni della provincia. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.