Art. 46.
 
   Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il
totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il  numero  dei
componenti   la  commissione  provinciale  da  eleggere  "piu'  due",
ottenendo cosi' il quoziente elettorale.
   Ciascuna   lista   avra'  tanti  rappresentanti  quante  volte  il
quoziente elettorale, considerato a cifre intere  e  senza  decimali,
risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima.
   Qualora    il    numero    dei    rappresentanti   da   attribuire
complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti
da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con
un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore.
   Qualora  invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente
comma, il numero degli eletti  da  attribuire  complessivamente  alle
varie  liste  dovesse  risultare inferiore a quello dei componenti la
commissione provinciale da eleggere, la differenza sara' attribuita a
quelle  liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed
il quoziente elettorale ha dato  i  maggiori  resti  e,  in  caso  di
parita'  dei  resti,  alla  lista  che  ha  avuto  la piu' alta cifra
elettorale.
   Stabilito  il  numero  dei  componenti assegnati a ciascuna lista,
l'ufficio elettorale provinciale forma la  graduatoria  generale  dei
candidati  delle  singole  liste  secondo  l'ordine decrescente delle
rispettive cifre individuali.