Art. 46. Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti la commissione provinciale da eleggere "piu' due", ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima. Qualora il numero dei rappresentanti da attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. Qualora invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei componenti la commissione provinciale da eleggere, la differenza sara' attribuita a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parita' dei resti, alla lista che ha avuto la piu' alta cifra elettorale. Stabilito il numero dei componenti assegnati a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale forma la graduatoria generale dei candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.