Art. 47. Il presidente dell'ufficio provinciale elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, i piu' anziani di eta', e partecipa l'elezione agli interessati. Nel verbale deve essere altresi' riportata la graduatoria generale dei candidati di cui all'ultimo comma del precedente articolo. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale provinciale. L'ufficio elettorale provinciale si pronunzia altresi' su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i componenti l'ufficio elettorale provinciale. Un esemplare del verbale viene trasmesso al presidente della giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza. Un altro esemplare viene trasmesso all'Assessorato industria, commercio ed artigianato - Settore Artigianato. Il terzo esemplare viene trasmesso alla segreteria della commissione provinciale per l'artigianato ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Tutti i plichi di cui all'art. 44 della presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del presidente e di almeno due componenti l'ufficio, viene rimesso all'ufficio competente per essere ivi custodito. Tale plico non puo' in nessun caso essere aperto se non per disposizione dell'autorita' giudiziaria in caso di contestazione.