Art. 47.
 
   Il presidente dell'ufficio provinciale elettorale proclama eletti,
fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei  candidati
che  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui  all'ultimo  comma  del
precedente articolo hanno riportato le cifre individuali piu' elevate
e, a parita' di cifra, i piu' anziani di eta', e partecipa l'elezione
agli interessati.
   Nel verbale deve essere altresi' riportata la graduatoria generale
dei candidati di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
   I   rappresentanti  di  lista  hanno  diritto  di  assistere  alle
operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.
   L'ufficio  elettorale  provinciale  si pronunzia altresi' su tutti
gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
   Di  tutte  le  operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle
decisioni  adottate,   delle   eventuali   denunzie   di   cause   di
ineleggibilita'  nei  riguardi  degli  eletti deve farsi menzione nel
processo verbale che, redatto  in  triplice  esemplare,  deve  essere
firmato  in  ciascun  foglio  dal  presidente e da tutti i componenti
l'ufficio elettorale provinciale.
   Un  esemplare  del  verbale  viene  trasmesso  al presidente della
giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
   Un  altro  esemplare  viene  trasmesso  all'Assessorato industria,
commercio ed artigianato - Settore Artigianato.
   Il   terzo   esemplare   viene  trasmesso  alla  segreteria  della
commissione provinciale per l'artigianato ed ogni elettore ha diritto
di prenderne conoscenza.
   Tutti  i  plichi  di  cui all'art. 44 della presente legge vengono
chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del presidente e
di   almeno  due  componenti  l'ufficio,  viene  rimesso  all'ufficio
competente per essere ivi custodito.
   Tale  plico  non  puo'  in  nessun  caso  essere aperto se non per
disposizione dell'autorita' giudiziaria in caso di contestazione.