Art. 50.
 
   Nella   seduta   immediatamente   successiva   alle   elezioni  la
commissione provinciale per l'artigianato,  prima  di  deliberare  su
qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia  stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione  degli  eletti  a  norma  della
presente  legge  e  dichiarare  la  ineleggibilita' di essi o la loro
decadenza quando sussistano alcune delle cause previste  dalle  norme
vigenti.
   Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, e'
sostituito con decreto  del  presidnete  della  giunta  regionale  da
quello che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.
   Gli  altri  componenti,  per qualsiasi causa cessati dalla carica,
sono sostituiti con decreto del presidente della giunta regionale nel
rispetto  delle  norme  di  legge statale e regionale che regolano la
composizione  della   commissione   provinciale   e   regionale   per
l'artigianato.