Art. 50. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la commissione provinciale per l'artigianato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare la ineleggibilita' di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle cause previste dalle norme vigenti. Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, e' sostituito con decreto del presidnete della giunta regionale da quello che nella medesima lista segue l'ultimo eletto. Gli altri componenti, per qualsiasi causa cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del presidente della giunta regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la composizione della commissione provinciale e regionale per l'artigianato.