Art. 54.
 
   Tutte  le  spese  inerenti  all'attuazione  delle  elezioni  delle
commissioni provinciali per l'artigianato  di  cui  al  titolo  terzo
della  presente  legge,  ivi  comprese  le  competenze  spettanti  ai
componenti dei  seggi  elettorali  e  quelle  per  la  provvista  dei
relativi materiali, fanno carico al bilancio regionale.