Art. 55.
 
   Gli  oneri  relativi  al  trattamento economico dei componenti dei
seggi elettorali quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai comuni e
derivanti    dall'attuazione   delle   elezioni   delle   commissioni
provinciali per l'artigianato sono anticipati dai comuni  medesimi  e
sono  rimborsati  dalla  Regione  in base a documentato rendiconto da
presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni.
   La  Regione  e' tenuta ad erogare ai comuni nel mese precedente le
elezioni acconti pari al 90% delle spese  sulla  base  di  preventivi
rimessi dai comuni sedi di seggi elettorali.