Art. 55. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai comuni e derivanti dall'attuazione delle elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato sono anticipati dai comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni. La Regione e' tenuta ad erogare ai comuni nel mese precedente le elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai comuni sedi di seggi elettorali.