Art. 6.
 
   Le  commissioni  provinciali  e  regionale  per l'artigianato sono
costituite con decreto del presidente della giunta regionale.
   Esse  sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale che la
esercita  per  il  tramite  del  competente  assessorato.  La  giunta
regionale puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle
commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
   Con  decreto del presidente della giunta regionale su proposta del
competente assessore e sentita la  giunta  regionale  medesima,  puo'
essere nominato un commissario straordinario allorche' le commissioni
provinciali e regionale vengano a trovarsi  nella  impossibilita'  di
regolare  funzionamento.  Il commissario straordinario esercita tutte
le funzioni proprie delle commissioni provinciali e regionale.
   Con  il  medesimo  decreto  sara' fissata la durata delle funzioni
commissariali che non potra' superare i sei mesi, salvo  proroga  per
comprovati motivi.