Art. 6. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale. Esse sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La giunta regionale puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato. Con decreto del presidente della giunta regionale su proposta del competente assessore e sentita la giunta regionale medesima, puo' essere nominato un commissario straordinario allorche' le commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilita' di regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie delle commissioni provinciali e regionale. Con il medesimo decreto sara' fissata la durata delle funzioni commissariali che non potra' superare i sei mesi, salvo proroga per comprovati motivi.