Art. 7. Ai sensi della predetta legge, presso le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del settore artigianato per l'espletamento delle funzioni loro proprie. Spetta all'ufficio di segreteria della commissione provinciale per l'artigianato: curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi provinciali disposte dalle rispettive commissioni; compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni; curare la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti delle commissioni stesse; curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge; predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisione periodica dell'albo; predisporre, attuare e curare le iniziative di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato e comunque di competenza della commissione medesima. Spetta all'Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato: predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato; compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione; curare la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti della commissione; predisporre, attuare e curare le attivita' di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato, nonche' relative al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali.