Art. 7.
 
   Ai sensi della predetta legge, presso le commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato sono istituiti  appositi  uffici  facenti
parte  del settore artigianato per l'espletamento delle funzioni loro
proprie.
   Spetta all'ufficio di segreteria della commissione provinciale per
l'artigianato:
    curare  gli  adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni
ed alla cancellazione delle imprese dagli albi  provinciali  disposte
dalle rispettive commissioni;
    compiere  gli  atti connessi agli adempimenti di legge e comunque
di competenza delle rispettive commissioni;
    curare  la  verbalizzazione,  la  pubblicita'  e la conservazione
degli atti delle commissioni stesse;
    curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed
ogni altra certificazione prevista dalla legge;
    predisporre  gli  atti  ed  attuare  le  procedure  relative alla
revisione periodica dell'albo;
    predisporre,   attuare   e  curare  le  iniziative  di  carattere
promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato e  comunque  di
competenza della commissione medesima.
   Spetta  all'Ufficio  di segreteria della commissione regionale per
l'artigianato:
    predisporre  gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi
proposti  contro  le  decisioni  delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato;
    compiere   gli   atti  connessi  agli  adempimenti  di  legge  di
competenza della commissione;
    curare  la  verbalizzazione,  la  pubblicita'  e la conservazione
degli atti della commissione;
    predisporre,   attuare   e   curare  le  attivita'  di  carattere
promozionale,  statistico  e  di  tutela  dell'artigianato,   nonche'
relative   al   coordinamento   delle  iniziative  delle  commissioni
provinciali.