Art. 8. La commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed e' composta: a) da sedici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli imprenditori iscritti nell'albo medesimo nonche' iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia ed operanti nella provincia medesima da almeno tre anni; b) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello nazionale e nominati dal presidente della giunta regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse; c) dal direttore della sede I.N.P.S. o da un suo delegato permanente; d) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente; e) da tre esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione da almeno tre anni nominati dal presidente della giunta regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse. Inoltre partecipano alla commissione con voto consultivo tre esperti designati rispettivamente dall'associazione bancaria italiana, dalla federazione interregionale delle casse rurali ed artigiane e dalla cassa per il credito alle imprese artigiane nominati dal presidente della giunta regionale. I membri della commissione eleggono a maggioranza il presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a) nonche' il vice-presidente. Per la validita' delle riunioni della commissione in prima convocazione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.