Art. 8.
 
   La commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque
anni ed e' composta:
     a)  da  sedici  imprenditori  artigiani  eletti  dagli  iscritti
nell'albo  provinciale  tra  gli  imprenditori   iscritti   nell'albo
medesimo  nonche'  iscritti nelle liste elettorali di un comune della
provincia ed operanti nella provincia medesima da almeno tre anni;
     b)  da  tre  membri designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative a livello nazionale  e  nominati  dal
presidente  della  giunta  regionale  in  ragione  di  almeno uno per
ciascuna di esse;
     c)  dal  direttore  della  sede  I.N.P.S.  o  da un suo delegato
permanente;
     d)  dal  direttore  dell'ufficio  provinciale del lavoro e della
massima occupazione o da un suo delegato permanente;
     e)  da  tre  esperti  in  materia di artigianato designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a  struttura  nazionale
ed  operanti nella regione da almeno tre anni nominati dal presidente
della giunta regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.
   Inoltre  partecipano  alla  commissione  con  voto  consultivo tre
esperti   designati   rispettivamente   dall'associazione    bancaria
italiana,  dalla  federazione  interregionale  delle  casse rurali ed
artigiane e  dalla  cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane
nominati dal presidente della giunta regionale.
   I  membri  della  commissione eleggono a maggioranza il presidente
scegliendolo tra i componenti di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  il
vice-presidente.
   Per  la  validita'  delle  riunioni  della  commissione  in  prima
convocazione e' necessaria la  presenza  di  almeno  meta'  dei  suoi
componenti.  In  seconda  convocazione  la  riunione e' valida con la
presenza di almeno sei componenti.
   Le  deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei
presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del  presidente.