Art. 9.
 
   La  commissione  regionale per l'artigianato dura in carica cinque
anni.
   essa e' composta:
     a)    dai   presidenti   delle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato;
     b)  da  tre  rappresentanti della Regione nominati dal consiglio
regionale con voto limitato ad uno;
     c)  da  cinque esperti in materia di artigianato designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a  struttura  nazionale
operanti  nella  regione da almeno tre anni e nominati dal presidente
della giunta regionale in rapporto  al  grado  di  rappresentativita'
delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per
ciascuna di esse.
   I  componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza
il presidente ed il vice-presidente della commissione.
   Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria in
prima  convocazione  la  presenza  di  almeno  la  meta'   dei   suoi
componenti.  In  seconda  convocazione  la  riunione e' valida con la
presenza di almeno quattro componenti.
   Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei
presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del  presidente.