Art. 9. La commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni. essa e' composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno; c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale operanti nella regione da almeno tre anni e nominati dal presidente della giunta regionale in rapporto al grado di rappresentativita' delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna di esse. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza il presidente ed il vice-presidente della commissione. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.