Art. 10.
                      Piano annuale di attivita'
 
   1.  Su  proposta del comitato tecnico previsto dal precedente art.
9,  i  comitati   di   gestione   delle   Unita'   sanitarie   locali
territorialmente  competenti  definiscono entro il 31 gennaio di ogni
anno il piano di lavoro  del  servizio  multizonale  di  prevenzione,
sentite  le  Unita'  sanitarie  locali  interessate ai sensi e con le
modalita' previste dall'art. 28 della legge regionale n.  51  del  26
maggio 1980.
   2.  Il  piano  annuale  indica, in coerenza con il Piano sanitario
regionale, obiettivi, priorita' e mezzi.
   3.  I  piani  annuali  di  attivita'  e dei servizi multizonali di
prevenzione  sono  trasmessi  alla  Regione   tramite   l'assessorato
regionale alla sanita'.
   4. La giunta regionale verifica la coerenza con il piano sanitario
regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.