Art. 10. Piano annuale di attivita' 1. Su proposta del comitato tecnico previsto dal precedente art. 9, i comitati di gestione delle Unita' sanitarie locali territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di lavoro del servizio multizonale di prevenzione, sentite le Unita' sanitarie locali interessate ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 28 della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980. 2. Il piano annuale indica, in coerenza con il Piano sanitario regionale, obiettivi, priorita' e mezzi. 3. I piani annuali di attivita' e dei servizi multizonali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite l'assessorato regionale alla sanita'. 4. La giunta regionale verifica la coerenza con il piano sanitario regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.