Art. 11.
                Aggiornamento permanente del personale
 
  1. Il comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale competente,
sentito il comitato tecnico propone, entro il 31  gennaio,  il  piano
annuale  di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e
del personale dei servizi sanitari di cui all'art. 40,  primo  comma,
lettere  a) e d) della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980, come
sostituito dell'art. 17 della legge regionale n.  23  del  26  maggio
1982, da attuarsi in collaborazione con le Universita' e gli istituti
di ricerca.
   2.  Il  consiglio  regionale  approva  entro  il 31 marzo il piano
regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.