Art. 11. Aggiornamento permanente del personale 1. Il comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale competente, sentito il comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del personale dei servizi sanitari di cui all'art. 40, primo comma, lettere a) e d) della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980, come sostituito dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 26 maggio 1982, da attuarsi in collaborazione con le Universita' e gli istituti di ricerca. 2. Il consiglio regionale approva entro il 31 marzo il piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.