Art. 12. Attivita' per conto di terzi 1. I presidi multizonali di prevenzione possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei richiedenti. 2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve quelle specificatamente stabilite da norma di legge, sono determinate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', sentita la competente commissione consiliare. 3. Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale. 4. In attesa delle tariffe per le prestazioni rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.