Art. 12.
                     Attivita' per conto di terzi
 
   1.   I   presidi   multizonali  di  prevenzione  possono  eseguire
accertamenti e indagini  per  conto  di  terzi,  compatibilmente  con
l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico
dei richiedenti.
   2.   Le   tariffe   per   le   prestazioni,   fatte  salve  quelle
specificatamente stabilite da norma di legge, sono determinate  dalla
giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', sentita la
competente commissione consiliare.
   3. Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale.
   4.  In  attesa  delle tariffe per le prestazioni rese per conto di
terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data  di  entrata
in vigore della presente legge.