Art. 13.
                             Regolamento
 
   1.  Le  Unita'  sanitarie  locali  sedi di presidio multizonale di
prevenzione, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  approvano il regolamento del presidio stesso, sulla
base di un regolamento tipo adottato dalla giunta regionale,  sentita
la competente commissione consiliare.