Art. 14. Gestione e finanziamento 1. La gestione del presidio multizonale di prevenzione e' attribuita alla Unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato. 2. Valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla contabilita' delle Unita' sanitarie locali, in particolare per quanto concerne: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento con i presidi ed i servizi delle Unita' sanitarie locali interessati; b) gli indirizzi di gestione del presidio e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa. 3. Presso ogni presidio puo' essere istituito un fondo di cassa per esigenze economali, gestito sotto la responsabilita' del responsabile del presidio, con obbligo di rendicontazione al competente servizio dell'Unita' sanitaria locale. 4. Al finanziamento della gestione dei servizi multizonali di prevenzione, sino all'approvazione della legge regionale prevista dal sesto comma dell'art. 51 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, provvede annualmente, con delibera, il consiglio regionale entro il 31 dicembre. 5. In sede di riparto del fondo sanitario, sono attribuite alle Unita' sanitarie locali che gestiscono i presidi multizonali di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le seguenti priorita': a) costituzione presso ciascun presidio multizonale di prevenzione di tutti i settori operativi; b) graduale potenziamento degli organici, al fine di pervenire al completamento degli stessi secondo le prescrizioni della presente legge nell'arco di un triennio; c) adeguamento delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche necessarie per l'esercizio dei compiti istituzionali. 6. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 l'Unita' sanitaria locale destinataria del finanziamento e' obbligata alla tenuta dell'apposito conto di gestione allegato al conto generale di gestione.