Art. 16.
                        Funzioni di vigilanza
 
   1.  Ciascun  presidio  multizonale  di  prevenzione  dispone di un
nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire, unitamente  al
personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti affidati
dalla legge alla esclusiva competenza dei presidi.
   2.  L'attivita' di cui al precedente comma viene espletata secondo
le direttive dei responsabili dei settori competenti.
   3.  Gli  operatori  dei presidi multizonali di prevenzione addetti
alle attivita' di vigilanza e  di  ispezione  in  materie  di  igiene
ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private
per l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro  attribuite  e
hanno  diritto  di verificarne le condizioni e le situazioni, nonche'
di raccoglierne i campioni,  i  dati  e  le  informazioni  necessarie
all'espletamento dei loro compiti.
   4.  Gli  operatori  di  cui  al  precedente  comma  sono muniti di
tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente del comitato di
gestione della Unita' sanitaria locale che gestisce il presidio.