Art. 16. Funzioni di vigilanza 1. Ciascun presidio multizonale di prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire, unitamente al personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei presidi. 2. L'attivita' di cui al precedente comma viene espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti. 3. Gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione addetti alle attivita' di vigilanza e di ispezione in materie di igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private per l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di verificarne le condizioni e le situazioni, nonche' di raccoglierne i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti. 4. Gli operatori di cui al precedente comma sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente del comitato di gestione della Unita' sanitaria locale che gestisce il presidio.