Art. 17. B e n i 1. I beni e le attrezzature gia' appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ENPI e all'ANCC sono trasferiti ai comuni nei quali hanno sede, con vincolo di destinazione alle Unita' sanitarie locali che li utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del servizio multizonale di prevenzione.