Art. 17.
                               B e n i
 
   1.  I  beni  e  le  attrezzature  gia'  appartenenti ai laboratori
provinciali  di  igiene  e  profilassi,  all'ENPI  e  all'ANCC   sono
trasferiti   ai   comuni   nei  quali  hanno  sede,  con  vincolo  di
destinazione alle Unita' sanitarie locali che li  utilizzano  per  lo
svolgimento  delle funzioni e dei compiti del servizio multizonale di
prevenzione.