Art. 18. Norme di attuazione 1. In attuazione della norma di cui al secondo comma del precedente art. 2, i consigli comunali delle citta' di Bari e Taranto individuano l'Unita' sanitaria locale sede del presidio multizonale di prevenzione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Scaduto inutilmente il predetto termine, vi provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.