Art. 18.
                         Norme di attuazione
 
   1.  In  attuazione  della  norma  di  cui  al  secondo  comma  del
precedente art. 2, i consigli comunali delle citta' di Bari e Taranto
individuano  l'Unita'  sanitaria locale sede del presidio multizonale
di prevenzione entro trenta giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente  legge. Scaduto inutilmente il predetto termine, vi provvede
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.