Art. 19. Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti 1. La commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti previste dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 e' costituita presso il settore fisico ambientale dal servizio multizonale di prevenzione, con competenza per tutto l'ambito territoriale del servizio. 2. E' composta dal responsabile del settore fisico-ambientale, che la presiede, e da un laureato in medicina, specialista in radiologia, da un esperto, incluso nell'elenco nominativo previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. La commissione e' integrata di volta in volta dal responsabile del servizio di igiene pubblica della Unita' sanitaria locale territorialmente interessaata. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di direttore amministrativo. 5. La commissione ha funzione consultiva e dura in carica tre anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale competente territorialmente. 6. Espone i pareri richiesti dalla normativa vigente anche ai fini del rilascio del nulla-osta contemplato dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964. 7. La commissione presta ogni consulenza ai sindaci e alle Unita' sanitarie locali in ordine alla protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti.