Art. 19.
      Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti
 
   1.  La  commissione  per la protezione sanitaria della popolazione
dalle radiazioni ionizzanti previste dall'art.  89  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 e' costituita
presso il settore  fisico  ambientale  dal  servizio  multizonale  di
prevenzione,  con  competenza  per  tutto  l'ambito  territoriale del
servizio.
   2. E' composta dal responsabile del settore fisico-ambientale, che
la presiede, e da un laureato in medicina, specialista in radiologia,
da  un  esperto, incluso nell'elenco nominativo previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185
e  da  un  medico  specialista  in  igiene pubblica o in medicina del
lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati  ai
sensi  dell'art.  76  del  decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185.
   3.  La commissione e' integrata di volta in volta dal responsabile
del  servizio  di  igiene  pubblica  della  Unita'  sanitaria  locale
territorialmente interessaata.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un dipendente
amministrativo  di  ruolo  del  profilo  professionale  di  direttore
amministrativo.
   5.  La  commissione  ha  funzione  consultiva e dura in carica tre
anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione dell'Unita'
sanitaria locale competente territorialmente.
   6. Espone i pareri richiesti dalla normativa vigente anche ai fini
del rilascio del nulla-osta contemplato dall'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964.
   7.  La commissione presta ogni consulenza ai sindaci e alle Unita'
sanitarie locali in ordine  alla  protezione  della  popolazione  dai
rischi delle radiazioni ionizzanti.