Art. 2. Istituzione 1. Il Piano sanitario regionale, in attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i presidi multinazionali di prevenzione, nonche' le sezioni specializzate da istituire, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarieta' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio. 2. Nelle more dell'approvazione del Piano sanitario regionale e' istituito un presidio multizonale di prevenzione in ciascun comune capoluogo di provincia. 3. I comitati di gestione delle Unita' sanitarie locali, individuate come sedi dei presidi multizonali di prevenzione, provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalita' della presente legge.