Art. 2.
                             Istituzione
 
   1.  Il Piano sanitario regionale, in attuazione dell'art. 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i presidi multinazionali di
prevenzione,  nonche'  le  sezioni  specializzate  da  istituire,  in
relazione  alla  ubicazione  ed  alla  consistenza   degli   impianti
industriali  ed  alla peculiarieta' dei processi produttivi agricoli,
artigianali e di lavoro a domicilio.
   2.  Nelle  more dell'approvazione del Piano sanitario regionale e'
istituito un presidio multizonale di prevenzione  in  ciascun  comune
capoluogo di provincia.
   3.   I   comitati  di  gestione  delle  Unita'  sanitarie  locali,
individuate  come  sedi  dei  presidi  multizonali  di   prevenzione,
provvedono   alla  loro  attivazione  ed  organizzazione  secondo  le
modalita' della presente legge.