Art. 20.
                          Norme transitorie
 
   1.  Il  consiglio  regionale,  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le  Unita'  sanitarie
locali  competenti,  approva  le  piante  organiche  provvisorie  dei
presidi multizonali di prevenzione istituiti ai sensi  del  comma  2)
del  precedente art. 2. Il piano sanitario regionale determinera' gli
standars definitivi del personale addetto  ai  presidi  di  cui  alla
presente legge.
   2.  Fino  a  quando  non saranno istituiti presso ciascun presidio
multizonale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane ferma la
competenza  territoriale  preesistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3.  Fino  alla  nomina  dei  responsabili dei settori di attivita'
fisico-ambientale, le commissioni per la protezione  sanitaria  della
popolazione   dalle   radiazioni   ionizzanti   sono  presiedute  dai
responsabili dei presidi multizonali di prevenzione.
   4. Ove i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio
e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a
tutte  le  funzioni  di  loro  competenza, le Unita' sanitarie locali
interessate  si   avvalgono   della   collaborazione   del   presidio
multizonale  di  prevenzione  per  i  tempi  strettamente necessari a
coprire eventuali carenze.
   5.  Tutto  il  personale  gia' in servizio presso enti, servizi ed
uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei  presidi  di  cui  alla
presente  legge  e'  inquadrato nella pianta organica degli stessi ai
sensi dell'art. 66 del decreto  del  Presidete  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761.
   6. Il piano annuale di attivita' di cui al precedente art. 10 deve
prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del  presidio  allo
scopo  di  assicurare  il servizio di sorveglianza igienica anche nel
territorio delle Unita' sanitarie locali particolarmente  carenti  di
personale di vigilanza.