Art. 20. Norme transitorie 1. Il consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Unita' sanitarie locali competenti, approva le piante organiche provvisorie dei presidi multizonali di prevenzione istituiti ai sensi del comma 2) del precedente art. 2. Il piano sanitario regionale determinera' gli standars definitivi del personale addetto ai presidi di cui alla presente legge. 2. Fino a quando non saranno istituiti presso ciascun presidio multizonale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane ferma la competenza territoriale preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attivita' fisico-ambientale, le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sono presiedute dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione. 4. Ove i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unita' sanitarie locali interessate si avvalgono della collaborazione del presidio multizonale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze. 5. Tutto il personale gia' in servizio presso enti, servizi ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei presidi di cui alla presente legge e' inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidete della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 6. Il piano annuale di attivita' di cui al precedente art. 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel territorio delle Unita' sanitarie locali particolarmente carenti di personale di vigilanza.