Art. 21.
                             Norme finali
 
   1.  Il  personale  in  servizio  presso l'assessorato alla sanita'
addetto all'esercizio delle funzioni in materia di  igiene  pubblica,
igiene  ambientale  ed  igiene  e sicurezza del lavoro puo' chiedere,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  di  essere  iscritto  nei  ruoli  nominativi
regionali del servizio sanitario, secondo le tabelle di equiparazione
fissate  nell'allegato 2) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del  20  dicembre  1979  e  conformemente  alle  modalita'  di
iscrizione  del restante personale del servizio sanitario, sulla base
della qualifica funzionale posseduta alla data del 20 dicembre  1979.
   2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del precedente comma,
e' assegnato all'Unita' sanitaria locale  da  cui  sara'  gestito  il
presidio multizonale di prevenzione del capoluogo regionale.