Art. 21. Norme finali 1. Il personale in servizio presso l'assessorato alla sanita' addetto all'esercizio delle funzioni in materia di igiene pubblica, igiene ambientale ed igiene e sicurezza del lavoro puo' chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 e conformemente alle modalita' di iscrizione del restante personale del servizio sanitario, sulla base della qualifica funzionale posseduta alla data del 20 dicembre 1979. 2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del precedente comma, e' assegnato all'Unita' sanitaria locale da cui sara' gestito il presidio multizonale di prevenzione del capoluogo regionale.