Art. 22. Diritto all'informazione in tema di ambiente e sanita' pubblica 1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e gli elementi conoscitivi relativi all'inquinamento igienico, fisico, biologico e di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonche' quelli relativi alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolti ed elaborati da organi, servizi ed uffici della Regione, dagli enti da essa dipendenti, nonche' dagli enti locali delegatori di funzioni amministrative regionali, nelle materie ad essi delegate. 2. La norma di cui al comma precedente non si applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza stabilito per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del cittadino. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, addi' 17 gennaio 1988 FITTO