Art. 22.
   Diritto all'informazione in tema di ambiente e sanita' pubblica
 
   1.  Sono  a  disposizione  dei  cittadini  i  dati  e gli elementi
conoscitivi relativi all'inquinamento igienico, fisico,  biologico  e
di  terra,  acqua,  aria, alimenti e bevande, nonche' quelli relativi
alle  aziende  a  rilevante  potenziale  di  rischio  per  la  salute
pubblica,  raccolti  ed  elaborati da organi, servizi ed uffici della
Regione, dagli enti da essa dipendenti,  nonche'  dagli  enti  locali
delegatori  di  funzioni  amministrative  regionali, nelle materie ad
essi delegate.
   2.  La  norma  di cui al comma precedente non si applica agli atti
coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza stabilito
per  legge  ai  fini  del  rispetto  dei  diritti  costituzionali del
cittadino.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, addi' 17 gennaio 1988
 
                                FITTO