Art. 3. Attribuzioni 1. Il presidio multizonale di prevenzione: a) provvede al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nell'ambito di quanto previsto dal piano di cui al successivo art. 10; b) esercita i compiti a carattere laboratoristico e tecnico impiantistico connessi all'esercizio delle funzioni prevenzionali, trasferite alle Unita' sanitarie locali, gia' attribuiti ai laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti ente nazionale prevenzione infortuni e associazione nazionale per il controllo della combustione, nonche' alle sezioni mediche e chimiche e ai servizi antinfortunistici degli ispettorati del lavoro; c) svolge funzioni di supporto tecnico specialistico: per i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unita' sanitarie locali aventi sede nell'ambito territoriale di competenza; per l'esercizio delle funzioni di competenza di enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli stessi. 2. Il presidio multizonale di prevenzione partecipa all'attuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio sanitario, nonche' dei programmi di ricerca e di studio nelle materie di specifica competenza. 3. Le funzioni del presidio multizonale di prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unita' sanitarie locali comprese nell'ambito di riferimento.