Art. 3.
                             Attribuzioni
 
   1. Il presidio multizonale di prevenzione:
     a)  provvede al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale e
alla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle   malattie
professionali,  nell'ambito  di  quanto  previsto dal piano di cui al
successivo art. 10;
     b)  esercita  i  compiti  a  carattere laboratoristico e tecnico
impiantistico connessi all'esercizio  delle  funzioni  prevenzionali,
trasferite   alle   Unita'   sanitarie  locali,  gia'  attribuiti  ai
laboratori  di  igiene  e  profilassi,  alle  sedi  periferiche   dei
disciolti   ente   nazionale  prevenzione  infortuni  e  associazione
nazionale per il controllo della combustione,  nonche'  alle  sezioni
mediche  e  chimiche e ai servizi antinfortunistici degli ispettorati
del lavoro;
     c) svolge funzioni di supporto tecnico specialistico:
     per i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio,
di educazione sanitaria, di medicina legale e di igiene  e  sicurezza
del  lavoro  delle  Unita'  sanitarie  locali aventi sede nell'ambito
territoriale di competenza;
     per  l'esercizio  delle funzioni di competenza di enti locali in
materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle di  cui
all'art.  22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli
stessi.
   2. Il presidio multizonale di prevenzione partecipa all'attuazione
di programmi di formazione  e  di  aggiornamento  del  personale  del
servizio  sanitario,  nonche'  dei  programmi  di ricerca e di studio
nelle materie di specifica competenza.
   3. Le funzioni del presidio multizonale di prevenzione sono svolte
in stretta collaborazione con i servizi delle Unita' sanitarie locali
comprese nell'ambito di riferimento.